Tariffa di igiene ambientale (TIA) - Legittimazione impositiva - Comune - Esclusione - Titolarità in capo al gestore del servizio - Conseguenze.
In materia di tariffa d'igiene ambientale, ai sensi dell'art. 49, commi, 8, 9 e 13, del d.lgs. n. 22 del 1997, mentre l'attività impositiva delegata dalla legge statale spetta in via esclusiva al comune, che determina l'"an" ed il "quantum" della tariffa, al soggetto terzo affidatario del servizio, in forza di specifica convenzione, compete l'attività di gestione e di recupero del tributo in cui rientra l'emissione degli avvisi di accertamento.
Corte di Cassazione Sez. 5 - , Ordinanza n. 17491 del 14/07/2017