Scioglimento della comunione ereditaria - Assegnazioni e conguagli pari al valore delle quote - Liquidazione dell'imposta - Aliquota prevista per gli atti di vendita - Esclusione - Aliquota prevista per gli atti di divisione - Applicazione - Ragioni.
In tema di imposta di registro, in caso di scioglimento della comunione ereditaria mediante assegnazione di beni in natura ad un condividente e versamento agli altri eredi di somme di danaro pari al valore delle loro quote, si applica l'aliquota degli atti di divisione, e non quella della vendita, atteso che quest'ultima è utilizzabile, ai sensi dell'art. 34 del d.P.R. n. 131 del 1986, soltanto ove al condividente siano attribuiti beni per un valore eccedente rispetto a quello a lui spettante e limitatamente alla parte in eccesso.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 17512 del 14/07/2017