Comunità montane - Esenzione assoluta ai sensi dell’art. 88, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986 - Fondamento.
In tema di I.R.P.E.G., l’esenzione delle comunità montane, ex art. 88, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986 (nel testo vigente “ratione temporis”), è assoluta, non essendo sottoposta ad alcuna limitazione o condizione in ragione della implicita presunzione che l’attività da esse svolta sia correlata alle finalità istituzionali.
Corte di Cassazione Sez. 5 - , Ordinanza n. 17262 del 13/07/2017