Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - accertamento e riscossione – Corte di Cassazione Sez. Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 17260 del 13/07/2017
Accertamento fondato su verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti – Contraddittorio endoprocedimentale – Necessità – Esclusione – Fondamento.
In tema di I.V.A., in ipotesi di fatture che l’Amministrazione ritenga relative ad operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti, l’accertamento, ai sensi degli artt. 39, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 600 del 1973, e 54, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, può fondarsi su verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti, senza che per l’utilizzabilità dei medesimi sia richiesta l’instaurazione di un previo contraddittorio nei confronti del soggetto cui è riferita la rettifica, non potendosi tale onere desumere in via interpretativa, sul piano sistematico, dall’ordinamento tributario in sede di mera raccolta degli elementi di prova.
Corte di Cassazione Sez. Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 17260 del 13/07/2017