Presentazione dichiarazione integrativa - Proroga termine - Art. 65, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973 - Limiti soggettivi.
In tema di condono, la proroga stabilita dall’art. 65, comma 3, del d.p.r. n. 600 del 1973, giova soltanto agli eredi ed ai chiamati all’eredità, cui dà modo, in via esclusiva, di disporre di un maggiore tempo per quegli adempimenti che il de cuius avrebbe potuto ancora tempestivamente curare, se non fosse intervenuto il decesso; invero, ai sensi dell’art. 14 prel., trattandosi di disposizione eccezionale, la richiamata previsione non può essere estesa oltre i casi espressamente contemplati.
Corte di Cassazione Sez. 5 - , Ordinanza n. 18424 del 26/07/2017