Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972 - Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 18090 del 21/07/2017
Esenzione dall’ICI - Trattato Italia-Stati Uniti d’America del 2 febbraio 1948 - Applicabilità anche alle persone giuridiche ed alle associazioni - Sussistenza - Principio di non discriminazione - Sussistenza e portata - Regola di reciprocità internazionale - Esclusione.
In materia di esenzione dall’ICI, il Trattato Italia-Stati Uniti d’America del 2 febbraio 1948 (ratificato in Italia con l. n. 385 del 1949), applicabile non soltanto alle persone fisiche ma anche alle persone giuridiche ed alle associazioni, risponde ad un principio di non discriminazione, impedendo che detti soggetti di ciascuno Stato contraente si trovino ad operare in condizioni deteriori rispetto a quelle riservate ai cittadini ed agli omologhi enti di diritto interno, e non già ad una regola di reciprocità internazionale, tale da obbligare lo Stato contraente ad applicare sul proprio territorio una disciplina giuridica conforme a quella dell’altro Stato.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 18090 del 21/07/2017