Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - redditi fondiari - reddito agrario – Corte di Cassazione Sez. 5 - , Ordinanza n. 18071 del 21/07/2017
Art. 29 del TUIR - Requisiti - Valore economico dei prodotti - Irrilevanza - Ragioni - Fattispecie.
In tema di reddito agrario, l'applicabilità dell'art. 29, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, che definisce quali attività agricole quelle dirette alla manipolazione, trasformazione ed alienazione dei prodotti agricoli, è condizionata dalla ricorrenza di due requisiti, ovvero che detti prodotti abbiano avuto origine dal terreno, rispetto al quale viene determinato il reddito (presupposto qualitativo), e che costituiscano almeno la metà di quelli lavorati (presupposto quantitativo); pertanto, il valore economico dei prodotti non rileva sotto il profilo qualitativo, definito con esclusivo riguardo alla provenienza e non anche alla qualità, né sotto il profilo quantitativo, atteso che il riferimento alla "metà" non consente un'interpretazione diversa da quella riferibile al calcolo quantitativo, in assenza di criteri normativi ulteriori e differenti come il valore. (In applicazione di detto principio, la S.C. ha riformato la pronuncia impugnata che aveva annullato l’accertamento ritenendo che il riferimento alla metà delle uve acquistate andasse inteso in senso economico e non quantitativo).
Corte di Cassazione Sez. 5 - , Ordinanza n. 18071 del 21/07/2017