Riscossione - Termine per la notifica della cartella - Art. 1, comma 161 della l. n. 296 del 2006 - Ambito di applicazione.
Il termine quinquennale stabilito dall’art. 1, comma 161, della l. n. 296 del 2006, che si applica anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della legge, ai sensi del successivo comma 171, è riferito unicamente alla rettifica, da parte degli enti locali, delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, ma non anche alle liquidazioni conseguenti alle dichiarazioni, ancorchè tardive.
Corte di Cassazione Sez. 5 - , Ordinanza n. 18105 del 21/07/2017