Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - determinazione dell'imposta - detrazioni - Corte di Cassazione Sez. 5 - , Ordinanza n. 17783 del 19/07/2017
Società di capitali - Acquisti di beni ed operazioni passive - Detraibilità dell'imposta - Condizioni - Qualità di impresa del soggetto - Sufficienza - Esclusione - Operazione commerciale - Inerenza e strumentalità rispetto all'attività imprenditoriale - Necessità.
In tema di IVA, in base alla disciplina dettata dagli artt. 4, comma 2, n. 1, e 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, mentre le cessioni di beni da parte di una società di capitali sono da considerarsi, in ogni caso, effettuate nell'esercizio di impresa, in ordine agli acquisti di beni ed in generale per le operazioni passive, ai fini della detraibilità dell'imposta non è sufficiente il rivestimento formale della qualità di imprenditore, dovendosi verificare in concreto l'inerenza e la strumentalità del bene o del servizio acquistato rispetto alla specifica attività imprenditoriale, compiuta o anche solo programmata.
Corte di Cassazione Sez. 5 - , Ordinanza n. 17783 del 19/07/2017