Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - oggetto - prestazione di servizi - esenzioni - Corte di Cassazione Sez. 5 - , Ordinanza n. 17783 del 19/07/2017
Esenzione d'imposta - Art. 10 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Presupposti - Cessioni di fabbricati a destinazione abitativa - Imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale l'attività di rivendita di immobili - Nozione.
In tema di IVA e di imposta di registro su cessioni e locazioni di fabbricati o porzioni di fabbricato a destinazione abitativa, l'art. 10, comma 4, lett. c), del d.l. n. 323 del 1996, inserendo nell'art. 10 del d.P.R. n. 633 del 1972 il n. 8-bis, ha introdotto il regime di esenzioni dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato a destinazione abitativa (le quali sono assoggettate all'imposta di registro in misura proporzionale) in favore della "impresa che ha come oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la rivendita di fabbricati", per tale dovendosi intendere quella che, oltre che per espressa previsione contenuta negli atti societari, svolga effettivamente, in modo esclusivo o prevalente, operazioni di vendita di fabbricati precedentemente acquistati o costruiti.
Corte di Cassazione Sez. 5 - , Ordinanza n. 17783 del 19/07/2017