Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sulle successioni e donazioni - imposta sulle successioni - soggetti passivi - in genere – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 6327 del 10/03/2008
Presupposto - Chiamata all'eredità per rappresentazione - Conseguenze - Successione comprendente eredità rinunciata - Obbligo del chiamato di pagare l'imposta - Sussistenza - Impugnazione della rinuncia da parte del curatore fallimentare - Rilevanza - Esclusione.
In tema di imposta sulle successioni, secondo l'art .7 del d.lgs. n. 346 del 1990, presupposto dell'imposizione tributaria è la chiamata all'eredità e non già l'accettazione, per cui l'imposta è determinata considerando come eredi i chiamati che non provino di aver rinunciato all'eredità o di non avere titolo di erede legittimo o testamentario, in quanto altri è tale, non essendo del tutto applicabili i principi del codice civile che regolano l'acquisto della qualità di erede; se si realizza ex art. 467 cod. civ., come nella specie, il fenomeno giuridico della rappresentazione (per avere l'ascendente rinunziato al diritto di accettare l'eredità), il discendente subentra al suo genitore quale chiamato all'eredità del nonno, divenendo soggetto passivo della imposta di successione, essendo irrilevante che la predetta rinuncia sia stata impugnata dal curatore sul presupposto che sia stata resa da un soggetto dichiarato fallito, in quanto il regime delle limitate incapacità di cui all'art. 46 legge fall. non priva il fallito dell'esercizio di un siffatto diritto di natura strettamente personale; ne consegue la correttezza dell'avviso di liquidazione dell'imposta e dell'irrogazione delle sanzioni in dipendenza della denuncia di successione, poiché il rinunciante deve essere ritenuto dotato di piena capacità di agire.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 6327 del 10/03/2008