Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sulle successioni e donazioni - imposta sulle successioni - accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta - dichiarazione - in genere – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 5211
Minore chiamato all'eredità - Dichiarazione di successione - Termine - Decorrenza - Entro un anno dalla maggiore età - Possesso dei beni al momento dell'apertura della successione - Rilevanza - Esclusione.
In tema di imposta di successione, il termine per la presentazione della dichiarazione di successione, nel caso in cui il chiamato all'eredità sia un minorenne, decorre - in base alla lettura coordinata dell'art. 31, comma 2, lett. d), del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (nel testo "ratione temporis" vigente) e degli artt. 484, 485 e 489 cod. civ. - dalla scadenza del termine ultimo per la redazione dell'inventario e, quindi, decorso un anno dal compimento della maggiore età, senza che abbia rilievo alcuno la circostanza che il minorenne, all'apertura della successione, si trovi o meno nel possesso dei beni erri.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 5211 del 04/03/2011