Tributi (in generale) - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - procedimento di appello - Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 6811 del 24/03/2011
Notifica dell'appello a mezzo posta, ai sensi della legge n. 53 del 1994 - Omesso deposito della copia presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale - Inammissibilità dell'appello - Configurabilità - Esclusione.
In tema di contenzioso tributario, ai fini della regolare proposizione dell'appello dinanzi alle commissioni tributarie regionali, la notifica a mezzo posta, eseguita ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, equivale in tutto e per tutto a quella effettuata a mezzo ufficiale giudiziario, con la conseguenza che l'inammissibilità, prevista dalla seconda parte del comma 2 dell'art. 53, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (nel testo modificato dall'art. 3-bis del d.l. 30 settembre 2005 n. 203 convertito in legge 2 dicembre 2005 n. 248), nel caso di omesso deposito della copia dell'appello presso la segreteria della commissione tributaria provinciale, che ha pronunciato la sentenza impugnata, deve ritenersi riferita non agli atti di appello notificati per posta ai sensi della menzionata legge n. 53 del 1994, ma solo al caso in cui la notifica sia stata eseguita a mezzo raccomandata, così come consentito dall'art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 6811 del 24/03/2011