Cittadino italiano residente all'estero - Domicilio in Italia - Sufficienza - Iscrizione all'AIRE - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
In tema d'imposte sui redditi, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e dell'art. 43 cod. civ., deve considerarsi soggetto passivo il cittadino italiano che, pur risiedendo all'estero, stabilisca in Italia, per la maggior parte del periodo d'imposta, il suo domicilio, inteso come la sede principale degli affari ed interessi economici nonché delle relazioni personali, come desumibile da elementi presuntivi (nella specie, la collocazione della famiglia e dell'abitazione principale in Italia) ed a prescindere dall'iscrizione del soggetto nell'AIRE.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 678 del 16/01/2015