Residenza fiscale - Conseguente sottoposizione all'imposizione fiscale italiana - Residenza anagrafica in Italia - Sufficienza - Criteri alternativi - Residenza o domicilio ex art. 43 cod. civ. - Irrilevanza.
Ai fini delle imposte dirette, le persone che sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente, in applicazione del criterio formale dettato dall'art. 2 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, si considerano residenti e pertanto soggetti passivi d'imposta in Italia, non trovando in tal caso applicazione i criteri di fatto previsti in alternativa dalla legge.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 677 del 16/01/2015