Riscossione delle imposte - riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - modalità di riscossione - versamento diretto - rimborsi - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 1044 del 22/01/2004
Somma indebitamente versata e relativi interessi - Rimborso frazionato in tempi diversi - Imputazione dei pagamenti - Disciplina comune dell'art. 1994 cod. civ. - Applicabilità - Esclusione - Disciplina speciale - Applicazione.
In tema di rimborso di imposte non dovute, nel caso in cui la restituzione della somma versata per il pagamento dell'imposta e la corresponsione dei relativi interessi siano disposte dall'Amministrazione Finanziaria con distinti ordinativi di pagamento ed a distanza di tempo l'uno dall'altro, il pagamento parziale dell'Amministrazione finanziaria non deve essere imputato prima agli interessi ai sensi dell'art. 1194, comma secondo, cod. civ., essendo la fattispecie regolata esclusivamente dalla "speciale" disciplina di cui all'art. 44 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, alla stregua della quale il debitore del rimborso d'imposta indica l'imputazione del singolo pagamento a capitale o interessi con riferimento ai distinti capitoli di spesa, rimanendo precluso al creditore di riscuotere i pagamenti e di effettuare l'imputazione "ex auctoritate sua" a pagamento terminato.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 1044 del 22/01/2004