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ICI- Pagamento del tributo

Tributario - ICI - Pagamento del tributo - Possessore dell'immobile nel periodo cui si riferisce l'imposta (Cassazione , sez. tributaria, sentenza 10.09.2004 n. 18294)

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI TAVARNELLE VAL DI PESA, in persona del Sindaco pro-tempore, sig. Fusi Stefano domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato ANDREA PETTINI, che lo rappresenta e difende ope legis; - ricorrente -

contro

M. MARIA, domiciliata presso lo studio del suo procuratore Dott. Mario Besi in via G del Pian dei Carpini n 96 Firenze;- intimato -

avverso la sentenza n. 33/02 sezione 26 della Commissione tributaria regionale di FIRENZE, depositata il 23/04/02;(RG 905/01);

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 13/05/04 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NARDI Vincenzo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

Svolgimento del processo

1.1. Il Comune di Tavernelle Val di Pesa ricorre contro la sig.ra M. Maria per la cassazione la sentenza specificata in epigrafe.

La parte intimata non ha svolto alcuna attivita’ difensiva.

1.2. In fatto, la M. ricorreva contro gli avvisi di accertamento ICI per agli anni 1994, 1995, 1996 e 1997, emessi dal Comune di Tavernella Val di Pesa, per il possesso di un immobile per civile abitazione, realizzato su un suolo comunale sul quale era stato concesso il diritto di superficie, a favore di una cooperativa. La M. sosteneva che fino a quando la costruzione non era stata ultimata il soggetto passivo dell'imposta restava l'ente proprietario del suolo. Il Comune resisteva eccependo che l'obbligo del pagamento del tributo nasceva con l'assegnazione, anche provvisoria, delle unita’ immobiliari e comunque dal momento della loro utilizzazione.

La Commissione Tributaria Provinciale adita ha accolto il ricorso e la Commissione Regionale ha confermato tale decisione, sul rilievo che l'obbligo del pagamento del tributo nasce soltanto con la stipula del rogito notarile e che non rileva la precedente utilizzazione dell'alloggio.

1.3. A sostegno dell'odierno ricorso, il Comune eccepisce   a) la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del d.lgs. 504/1992, che   indica come presupposto dell'ICI il possesso degli immobili;

  b) la violazione del divieto di ultrapetizione (art. 112 c.p.c.), in quanto    erroneamente il giudice "a quo" invece di limitarsi a verificare se la M.   aveva il possesso dell'immobile, cosi’ come richiesto dalla parte appellante,   ha rigettato l'appello sul presupposto della insussistenza del diritto di   proprieta’;

  c) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla    valutazione delle prove acquisite, erroneamente ritenute insufficienti a    dimostrare la sussistenza del presupposto impositivo.

Motivi della decisione

2.1. Il ricorso appare fondato. I tre motivi addotti a sostegno del ricorso affrontano sotto diverse angolazioni il medesimo problema (sussistenza del presupposto d'imposta) e possono essere esaminati congiuntamente. 2.2. Come e’ noto, l'art. 1 del d.lgs. 504/1992, stabilisce che "Presupposto dell'imposta e’ il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio e’ diretta l'attivita’ dell'impresa." Quindi, appare errata in diritto l'affermazione del giudice "a quo" che fa coincidere la nascita dell'obbligo di pagare l'imposta con la stipula del rogito notarile di trasferimento della proprieta’.

In punto di fatto, poi, il giudice del merito ha raggiunto la prova che la M. aveva il possesso dell'immobile cui si riferisce l'obbligazione tributaria. Infatti, e’ pacifico che "l'atto di compravendita sia stato preceduto dalla promessa di vendita e che nel frattempo il costruttore abbia consentito al futuro acquirente di utilizzare l'alloggio" (p. 4 della sentenza impugnata). Pertanto, appare errata, in fatto ed in diritto, la conclusione della Commissione Tributaria Regionale, che ha escluso che la M. fosse tenuta al pagamento dell'ICI.

2.3. Conseguentemente, il ricorso del Comune deve essere accolto. Non occorrono ulteriori accertamenti di fatto per decidere il merito della causa, ex art. 384 c.p.c., e, quindi, il ricorso introduttivo del giudizio proposto dalla M. deve essere respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese dell'intero giudizio.

P. Q. M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente. Compensa le spese dell'intero giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, il 13 maggio 2004. Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2004.