Riscossione delle imposte - a mezzo ruoli (tributi diretti) - riscossione esattoriale - personale delle esattorie e delle ricevitorie - in genere – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 1078 del 14/02/1980
Messo notificatore ordinario ovvero straordinario e saltuario - prestazioni - rapporto di lavoro autonomo - accertamento - criteri - rapporto di lavoro subordinato - prestazioni straordinarie od occasionali e rischio del mancato conseguimento di parte della retribuzione - compatibilita.
Poiche sia la disciplina normativa (artt 135 e 137 DPR 15 maggio 1963 n 858, tu sui servizi di riscossione delle imposte dirette) che quella collettiva (accordo collettivo nazionale del 23 marzo 1946, sul trattamento economico del personale dipendente dalle esattorie) prevedono che l'attivita del messo notificatore, sia esso ordinario oppure straordinario e saltuario, si svolge alle dipendenze dell'esattore, il giudice del merito, per affermare che l'attivita del messo notificatore si e svolto nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo, deve accertare una diversa volonta negoziale delle parti ed un conforme effettivo svolgimento del rapporto, tenendo presente che il rapporto di lavoro subordinato non e incompatibile con la prestazione di opere o servizi avente carattere straordinario od occasionale e, perfino, per un tempo molto limitato, ne con il rischio correlativo all'eventuale mancato conseguimento di parte della retribuzione dell'attivita prestata ( art 2101 e 2102 cod civ).
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 1078 del 14/02/1980