Tributi erariali diretti - imposta sul reddito dominicale dei terreni - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 683 del 29/01/1980
Opere pubbliche di bonifica eseguite dallo stato e successivamente consegnate ai consorzi dei proprietari interessati ai fini della manutenzione ed esercizio - proventi relativi - devoluzione al consorzio - a titolo di reddito dominicale derivante da terreni atti alla produzione agricola - esclusione - conseguenza - presupposto per l'applicazione dell'imposta sul reddito dominicale dei terreni - insussistenza.
I proventi derivanti dalle opere pubbliche di bonifica, eseguite dallo stato ed appartenenti al Demanio accidentale, successivamente consegnate ai consorzi costituiti dai proprietari interessati ai fini della loro manutenzione ed Esercizio, nel quadro delle finalita della bonifica integrale, sono devoluti al consorzio, se esistenti, per le esigenze di manutenzione delle opere e si inquadrano nel concetto di un risparmio di spesa che puo derivare all'ente, incidendo sulla misura dei contributi che sono a carico dei proprietari, ai sensi dell'art 21 del RD 12 febbraio 1933, n 215. Ne consegue che i suddetti proventi non possono ritenersi acquisiti dai consorzi a titolo di reddito dominicale derivante da terreni Atti alla produzione agricola, e pertanto non sussiste, per essi, il presupposto indispensabile per l'applicazione dell'imposta sul reddito dominicale dei terreni prevista dagli artt 49 e 50 dello abrogato DPR 29 gennaio 1958, n 645.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 683 del 29/01/1980