Riscossione delle imposte - a mezzo ruoli (tributi diretti) - riscossione coattiva (espropriazione esattoriale) - espropriazione forzata in genere – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 3298 del 14/07/1989
Pignoramento - beni - nozione - beni immateriali e crediti del debitore verso terzi - inclusione.
In tema di riscossione coattiva delle imposte, la generica dizione "beni" contenuta nel secondo comma dell'art. 65 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - in base al quale l'ufficiale esattoriale deve astenersi dal pignorare i beni quando sia dimostrato che essi appartengono a persone diverse dal debitore in virtù di titolo di data (certa) anteriore alla consegna del ruolo all'esattore - per la sua ampia portata e per il criterio generale stabilito dagli artt. 812 e 813 cod. civ., ricomprende anche i beni immateriali ed i crediti che il debitore d'imposta vanta nei confronti di terzi. Tale interpretazione trova conferma nella ratio della norma, consistente nell'esigenza, valida anche rispetto ai beni immateriali ed ai crediti, di impedire frodi in danno dello esattore, da parte del debitore d'imposta o del coobbligato, attraverso la simulazione di Atti di alienazione di beni, effettuata al fine di ostacolare la riscossione coattiva (nella specie trattavasi di un credito ceduto dal debitore ad un terzo per atto pubblico in data posteriore a quella di consegna del ruolo all'esattore).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 3298 del 14/07/1989