Credito al rimborso di un tributo - Contestazione della maturazione della decadenza - Deduzione della decorrenza di un tempo inferiore alla maturazione anche della prescrizione - Implicita contestazione di quest'ultima - Fondamento.
La prescrizione e la decadenza hanno, per fondamento, i medesimi fatti costitutivi, dati dal decorso del tempo e dalla mancanza di atti idonei a palesare alla controparte la volontà di conseguire il pagamento, sicchè, ove il contribuente contesti l'estinzione di un credito al rimborso di un'imposta per intervenuta decadenza, deducendo il decorso di un tempo inferiore anche a quello occorrente al fine del compimento della prescrizione, implicitamente, ma inevitabilmente, contesta anche la maturazione di quest'ultima.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Sentenza n. 25402 del 01/12/2014