Notifica di cartella di pagamento presso la sede della società - Consegna dell'atto nelle mani di "familiare convivente" - Nullità - Fondamento.
Qualora la notifica della cartella di pagamento avvenga presso la sede legale della società e non nel luogo di residenza del legale rappresentante della stessa, l'atto deve essere consegnato solo ai soggetti indicati dall'art. 145, comma 1, c.p.c., ossia al "rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa", tra i quali non è, pertanto, compreso il "familiare convivente" del legale rappresentante dell'ente, sicché è nulla la notifica eseguita nelle mani del medesimo.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 8472 del 06/04/2018