Processo tributario impugnazioni civili - appello - poteri del collegio - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 12275 del 18/05/2018
Processo tributario - Appello - Divieto di "reformatio in peiug" - Sussistenza - Violazione - Conseguenze in sede di legittimità - Cassazione senza rinvio - Fattispecie.
Il divieto di "reformatio in peius" - ricavabile dagli artt. 329 e 342 c.p.c. - opera anche nel processo tributario per cui, una volta stabilito il "quantum devolutum" in assenza di impugnazione della parte parzialmente vittoriosa (appello o ricorso incidentale), se la decisione di secondo grado è più sfavorevole all'impugnante e più favorevole alla controparte di quanto non sia stata la sentenza impugnata incorre nel vizio di extrapetizione e deve essere cassata senza rinvio ai sensi dell'art. 382 c.p.c (Fattispecie in cui la sentenza della C.T.R., pur in assenza di appello incidentale dell'ufficio finanziario parzialmente soccombente, aveva riformato la sentenza di primo grado in senso sfavorevole alla contribuente, annullando la riduzione della percentuale dei ricavi operata dalla C.T.P.).
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 12275 del 18/05/2018