Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - redditi diversi - attività occasionali - contratti derivati - imponibilità ex art. 103 bis TUIR - presupposti. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 22942 del 26/09/2018
>>> I contratti derivati su valuta, rientranti tra le operazioni "fuori bilancio", poste in essere da soggetti diversi dagli enti creditizi o finanziari, concorrono alla determinazione del reddito ai sensi dell'art. 103 bis, comma 2 bis, del d.P.R. n.917 del 1986 (applicabile "ratione temporis") solo se sono stati oggetto di valutazione nei conti annuali secondo la disciplina civilistica, mentre ove siano stati iscritti in conti d'ordine, la correlata valutazione dei componenti reddituali conseguiti dal rapporto va operata in conformità all'art. 76 del detto decreto (nel testo "ratione temporis" vigente).
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 22942 del 26/09/2018