Territorialità dell'imposta
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - territorialità dell'imposta- prestazioni di servizi "stands" fieristici - montaggio e smontaggio in altro stato membro - rapporto tra soggetti italiani - territorialità dell'imposta- configurabilità - fondamento. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 22956 del 26/09/2018
>>> In materia di IVA, si considerano eseguiti in Italia lo smontaggio e il montaggio di "stands" fieristici per esposizioni tenute all'estero, quando il rapporto intercorre tra soggetti italiani, tenuto conto che, sebbene l'art. 7, comma 4, lett. b), del d.P.R. n. 633 del 1972 preveda che le prestazioni di servizi relative a beni mobili materiali si considerano effettuate nel territorio dello Stato nel quale sono eseguite, tuttavia l'art. 40, comma 4 bis, del d.l. n. 331 del 1993, conv., con modif., in l. n. 427 del 1993 (vigente "ratione temporis"), stabilisce che si considerano effettuate in Italia le prestazioni, anche se eseguite all'estero, in virtù di un rapporto intercorrente tra soggetti italiani, quando i beni siano spediti o trasportati al di fuori dello Stato membro in cui le prestazioni sono state eseguite.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 22956 del 26/09/2018