Soggetti domiciliati in paesi a fiscalità privilegiata Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 27613 del 30/10/2018
Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone giuridiche (I.R.P.E.G.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - determinazione - detrazioni - in genere - operazioni con soggetti domiciliati in paesi a fiscalità privilegiata - deduzione costi - regime - omessa indicazione separata di tali costi - violazione di carattere formale - conseguenze. Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 27613 del 30/10/2018
>>> In tema di determinazione del reddito d'impresa, l'abolizione del previgente regime di indeducibilità dei costi relativi ad operazioni commerciali intercorse con soggetti domiciliati in Paesi a fiscalità privilegiata (cd. "black list"), prevista dall'art. 1, commi 301, 302 e 303, della l. n. 296 del 2006, ha carattere retroattivo, sicché la deducibilità di detti costi è subordinata solo alla prova dell'operatività dell'impresa estera contraente, della convenienza economica delle operazioni e dell'effettività della transazione commerciale, mentre la separata indicazione degli stessi è costituisce mero obbligo di carattere formale, la cui violazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997.
Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 27613 del 30/10/2018