Accertamento integrativo
Tributi erariali diretti - accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - accertamenti e controlli - avviso di accertamento - in genere - art. 43, comma 3, del d.p.r. n. 600 del 1973 - accertamento integrativo - presupposti - possibilità di rimeditazione dei dati già conosciuti al momento del primo avviso - esclusione - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 27565 del 30/10/2018
>>> In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'amministrazione può emettere un avviso di accertamento integrativo sulla base della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, non della semplice rivalutazione o del maggiore approfondimento di dati probatori già interamente noti all'ufficio al momento dell'emissione dell'avviso originario. (Nella fattispecie, la S.C. ha escluso che un avviso di accertamento in materia di imposte dirette potesse essere considerato atto integrativo di quello precedentemente emesso ai soli fini dell'IVA, benché sulla base della stessa dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente.)
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 27565 del 30/10/2018