Inerenza all'attività d'impresa
Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone giuridiche (I.R.P.E.G.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - base imponibile - reddito complessivo - in genere - costi - deducibilità - condizioni - inerenza all'attività d'impresa - nozione. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 27786 del 31/10/2018
>>> In tema di imposta sui redditi d'impresa, il principio dell'inerenza esprime la riferibilità dei costi sostenuti all'attività d'impresa, anche in via indiretta, potenziale o in proiezione futura, escludendo i costi che si collocano in una sfera ad essa estranea, e, infatti, quale vincolo alla deducibilità dei costi, non discende dall'art. 75, comma 5 (attuale art. 109, comma 5), del d.P.R. n. 917 del 1986, che concerne il diverso principio dell'indeducibilità dei costi relativi a ricavi esenti (ferma l'inerenza), cioè la correlazione tra costi deducibili e ricavi tassabili. Da ciò consegue che l'inerenza deve essere apprezzata attraverso un giudizio qualitativo, scevro dai riferimenti ai concetti di utilità o vantaggio, afferenti ad un giudizio quantitativo, e deve essere distinta anche dalla nozione di congruità del costo, anche se l'antieconomicità e l'incongruità della spesa possono essere indici rivelatori del difetto di inerenza.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 27786 del 31/10/2018