Concessione di immobili del demanio marittimo
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - oggetto - cessione di beni – esenzioni - concessione di immobili del demanio marittimo - nozione comunitaria di locazione di beni immobili - pronuncia in via pregiudiziale della corte di giustizia - ricomprensione - conseguenze - art. 10 del d.p.r. n. 633 del 1972 - applicabilità. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 27804 del 31/10/2018
>>> In tema di IVA, il rapporto di concessione di beni immobili del demanio marittimo, nell'ambito del quale un ente pubblico economico attribuisce ad un soggetto il diritto di occupare e usare, in modo anche esclusivo, il bene pubblico per una durata limitata e dietro corrispettivo, rientra nella nozione comunitaria di locazione di beni immobili (ai sensi dell'art. 13, parte B, lett. b), della sesta direttiva 77/388/CEE, nell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia CE con sentenza 25 ottobre 2007, in C-174/2006, pronunciata in via pregiudiziale, ai sensi dell'art. 234 del Trattato), senza che assuma alcun rilievo il regime giuridico di diritto amministrativo del procedimento e dell'atto conclusivo, previsto dall'ordinamento italiano. Conseguentemente, in forza dell'effetto vincolante per il giudice nazionale della pronuncia resa in sede di rinvio pregiudiziale, il suddetto rapporto di concessione di beni demaniali rientra nella esenzione prevista dall'art. 10, n. 8 del d.P.R. n. 633 del 1972 per la locazione di terreni ovvero di aree diverse da quelle di parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 27804 del 31/10/2018