Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - determinazione dell'imposta – detrazioni - fatture - contenuto - informazioni complementari - utilizzabilità – fondamento - Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 29290 del 14/11/2018
In tema di IVA, ai fini della detrazione, le fatture per prestazioni di servizi devono contenere l'indicazione dell'entità e della natura degli stessi, nonché la specificazione della data nella quale sono stati effettuati o ultimati, come previsto dall'art. 226, punti 6 e 7, della direttiva 2006/112/CE: peraltro, l'Amministrazione finanziaria deve tenere conto anche delle informazioni complementari eventualmente fornite dal soggetto passivo d'imposta, come si evince dall'art. 219 della detta direttiva, che assimila alle fatture tutti i documenti o messaggi che modificano o fanno specifico e inequivoco riferimento ad esse.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 29290 del 14/11/2018