"Solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento
Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - in genere - giudizio di ottemperanza - ordinanza che prende atto dell'avvenuta esecuzione - statuizione sulle spese - abnormità - fondamento - Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 29300 del 14/11/2018
In tema di giudizio di ottemperanza nel processo tributario, l'ordinanza di cui all'art. 70, comma 8, del d.lgs. n. 546 del 1992, è un provvedimento dal contenuto meramente ordinatorio, che si limita a dichiarare chiuso il procedimento, una volta preso atto dell'avvenuta esecuzione dei provvedimenti emessi con la sentenza che si è pronunciata sulla richiesta di ottemperanza e di quelli eventualmente assunti dal commissario "ad acta", sicché, ove tale ordinanza contenga statuizioni riguardanti le spese del giudizio di ottemperanza, su cui abbia già provveduto la sentenza adottata a norma dell'art. 70, comma 7, del detto decreto, le stesse devono ritenersi abnormi.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 29300 del 14/11/2018