Imposta sul reddito delle persone giuridiche (i.r.p.e.g.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - base imponibile - reddito complessivo
Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone giuridiche (i.r.p.e.g.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - base imponibile - reddito complessivo - detrazioni - redditi d'impresa - deduzione costi - inerenza - nozione – fattispecie - Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 30030 del 21/11/2018
In tema di determinazione del reddito d'impresa, l'inerenza delle singole spese e dei costi affrontati, indispensabile per ottenerne la deduzione ai sensi dell'art. 109 del d.P.R. n. 917 del 1986 (già art. 75), va definita come una relazione tra due concetti (la spesa, o il costo, e l'impresa), sicché il costo o la spesa assume rilevanza ai fini della qualificazione della base imponibile non tanto per la sua esplicita e diretta connessione ad una precisa componente di reddito, bensì in virtù di una sua correlazione con una attività potenzialmente idonea a produrre utili. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate contro la sentenza di una commissione tributaria regionale che aveva ritenuto deducibili i costi sostenuti dalla contribuente per promuovere la commercializzazione in un mercato estero dei suoi prodotti tramite una diversa società da essa controllata.)
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 30030 del 21/11/2018