Tributi (in generale) - repressione delle violazioni delle leggi finanziarie - sanzioni civili e amministrative - in genere - accise - imposta di consumo sul gas - tardivo versamento - indennità di mora di cui all'art. 3, comma 4, t.u. accise - cumulo con la sanzione di cui all'art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997 - cumulo - esclusione – fondamento - Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 30034 del 21/11/2018
In tema di accise, nell'ipotesi di tardivo versamento dell'imposta di consumo sul gas, trova applicazione la sola sanzione di cui all'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1995, costituita dal pagamento di un'indennità di mora, avente funzione di reintegrazione del patrimonio leso, sanzione non cumulabile, in virtù del principio di specialità nonché di quelli di uguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità, con quella prevista in via generale dall'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 30034 del 21/11/2018