Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - in genere - principio di non contestazione - ambito di operatività - deduzione in sede di impugnazione – modalità - Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 31619 del 06/12/2018
Il principio di non contestazione opera in relazione a fatti che siano stati chiaramente esposti da una delle parti presenti in giudizio e non siano stati contestati dalla controparte che ne abbia avuto l'opportunità: pertanto, la parte che lo deduca in sede di impugnazione è tenuta ad indicare specificamente in quale atto processuale il fatto sia stato esposto, al fine di consentire al giudice di verificarne la chiarezza e se la controparte abbia avuto occasione di replicare.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 31619 del 06/12/2018