"Solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento
Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - decisioni - in genere - sentenze parziali e non definitive - ammissibilità - esclusione – fondamento - Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 31439 del 05/12/2018
In tema di processo tributario, l'art. 35, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992, che esclude l'ammissibilità di sentenze non definitive o limitate solo ad alcune domande, costituisce una norma a carattere eccezionale che introduce una deroga rispetto al regime previsto per il processo civile dall'art. 279 c.p.c.: tale deroga è giustificata dall'esigenza di evitare gli inconvenienti cui il frazionamento del giudizio dà generalmente luogo anche nel processo civile, avuto specifico riguardo alla struttura del giudizio tributario ed al sistema della riscossione frazionata dei tributi, con i quali l'istituto della sentenza non definitiva, ed a maggior ragione quello dell'impugnazione differita ad esso correlato, verrebbero inevitabilmente a confliggere.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 31439 del 05/12/2018