Accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - dichiarazione annuale in genere - dichiarazione omessa
Tributi erariali diretti - accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - dichiarazione annuale - in genere - dichiarazione omessa - recupero credito di imposta - possibilità per il contribuente di dimostrarne la sussistenza – fondamento - Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 31433 del 05/12/2018
Nell'ipotesi in cui l'Amministrazione finanziaria recuperi, ai sensi degli artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, un credito esposto nella dichiarazione oggetto di liquidazione, maturato in una annualità per la quale la dichiarazione risulti omessa, il contribuente può dimostrare, mediante la produzione di idonea documentazione, l'effettiva esistenza del credito non dichiarato, ed in tale modo viene posto nella medesima condizione in cui si sarebbe trovato (salvo sanzioni ed interessi) qualora avesse presentato correttamente la dichiarazione, atteso che, da un lato, il suo diritto nasce dalla legge e non dalla dichiarazione e, da un altro, in sede contenziosa, ci si può sempre opporre alla maggiore pretesa tributaria del Fisco, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull'obbligazione tributaria.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 31433 del 05/12/2018