Imposta sul reddito delle persone giuridiche (i.r.p.e.g.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - in genere - abuso del diritto
Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone giuridiche (i.r.p.e.g.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - in genere - abuso del diritto - nozione – fattispecie - Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 30404 del 23/11/2018
In materia tributaria, il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo, che preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l'uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione normativa, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio d'imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione, la cui ricorrenza deve essere provata dal contribuente. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha annullato la decisione impugnata che aveva ritenuto non elusiva una complessa operazione societaria avente quale unico risultato un indebito vantaggio di imposta, consistente nella sostituzione del regime IRPEF di tassazione delle persone fisiche con quello IRPEG, con conseguente deduzione di maggiori costi).
Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 30404 del 23/11/2018