Tributi (in generale) - "solve et repete" - condono fiscale - condono - effetti nei confronti dei coobbligati in solido - presupposti - conseguenze - solidarietà dipendente - esclusione – fattispecie - Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 30371 del 23/11/2018
Ai sensi dell'art. 16 della l. n. 289 del 2002 l'efficacia del condono in favore dei coobbligati in solido presuppone l'esistenza di una lite fiscale pendente sul medesimo rapporto tributario, sicché la norma non può trovare applicazione anche nei confronti del coobbligato solidale dipendente, in quanto non è ipotizzabile alcuna controversia pendente sul rapporto tributario che quest'ultimo possa definire. (Principio affermato con riferimento all'obbligazione autonoma dell'assicuratore quale garante).
Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 30371 del 23/11/2018