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Imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - obblighi dei contribuenti - pagamento dell'imposta

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - obblighi dei contribuenti - pagamento dell'imposta – rimborsi - credito esposto in dichiarazione - istanza di rimborso del credito - richiesta di compensazione - equiparabilità - esclusione - fondamento - applicabilità del termine di prescrizione decennale - esclusione – fattispecie - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 30168 del 22/11/2018

La domanda di rimborso del credito IVA deve essere tenuta distinta da quella di compensazione dell'imposta con altro debito fiscale, sicchè, laddove l'istanza del contribuente sia formulata in termini di compensazione, e non denoti l'inequivocabile volontà di ottenere il rimborso del credito (mediante l'indicazione del credito nel quadro "RX4" nella dichiarazione annuale), non si applica il termine ordinario decennale di prescrizione, bensì quello di decadenza biennale previsto dall'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992. (Fattispecie relativa alla responsabilità professionale di un commercialista per la perdita del diritto al rimborso del credito IVA di una società sua cliente, dovuto all'indicazione dello stesso come credito di cui si chiedeva la compensazione).

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 30168 del 22/11/2018