Giurisdizione tributaria - istanza di rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo per tributi ed accessori
Giurisdizione tributaria - istanza di rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo per tributi ed accessori - l'istanza di rateizzazione di un debito avente, come nella specie, natura tributaria rientra nella giurisdizione delle Commissioni Tributarie, a nulla rilevando che la decisine su tale istanza debba essere assunta in base a considerazioni estranee alle specifiche imposte o tasse (Corte di Cassazione Sezioni Unite Civile Ordinanza del 1 luglio 2010, n. 15647)
Giurisdizione tributaria - istanza di rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo per tributi ed accessori - l'istanza di rateizzazione di un debito avente, come nella specie, natura tributaria rientra nella giurisdizione delle Commissioni Tributarie, a nulla rilevando che la decisine su tale istanza debba essere assunta in base a considerazioni estranee alle specifiche imposte o tasse (Corte di Cassazione Sezioni Unite Civile Ordinanza del 1 luglio 2010, n. 15647)
Corte di Cassazione Sezioni Unite Civile Ordinanza del 1 luglio 2010, n. 15647
FATTO E DIRITTO
rilevato che in data 1/10/2008, la srl Pe. Pe. ha impugnato davanti alla Commissione Tributaria di Brindisi il rigetto, da parte della spa Eq. ET. , della sua istanza di rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo per tributi ed accessori;
che dopo essersi costituita in giudizio, la spa Eq. ET. ha presentato istanza ex articolo 41 c.p.c., per sentir dichiarare la giurisdizione del giudice amministrativo in considerazione del fatto che quello attivato dall'istanza di rateazione costituiva un vero e proprio procedimento amministrativo, nell'ambito del quale il richiedente non vantava che un mero interesse legittimo al corretto esercizio del potere attribuito dalla legge al gestore del servizio pubblico di riscossione che, per di piu', dava vita ad un rapporto del tutto autonomo e distinto da quello cui aveva fatto seguito l'iscrizione a ruolo;
che la srl Pe. Pe. non ha depositato controricorso, mentre il PG ha concluso per la dichiarazione della giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto l'atto impugnato non atteneva all'accertamento o alla determinazione del carico fiscale, ne' rientrava nell'elenco tassativo di quelli ricorribili davanti alle Commissioni Tributarie;
che cosi' riassunte le posizioni delle parti e premesso, altresi', che nel corso dell'adunanza in camera di consiglio il PG ha modificato le precedenti conclusioni, richiedendo la dichiarazione della giurisdizione delle Commissioni Tributarie, giova rammentare che in base al Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 19, e succ. mod., il contribuente che versi in temporanea condizione di obiettiva difficolta', puo' richiedere (un tempo all'Amministrazione e oggi) all'agente della riscossione la ripartizione del pagamento in piu' rate mensili; che trattasi, all'evidenza, di una disposizione destinata a venire incontro alle necessita' del debitore, per il quale rappresenta quindi un' "agevolazione", che anche nel linguaggio comune ha, per l'appunto, il significato di aiuto, favore, facilitazione;
che a seguito della riforma di cui alla Legge n. 448 del 2001, articolo 12, la giurisdizione tributaria si estende ormai a qualunque controversia in materia d'imposte e tasse e, dunque, anche a quelle in tema di agevolazioni o riscossione che non attengano al momento della esecuzione in senso stretto o alla restituzione di somme per le quali non residui piu' alcuna questione sull'an, il quantum o le modalita' di esecuzione del rimborso (C. Cass. 2002/10725, 2005/(14331 e 2008/19505);
che implicando pur essa una questione sulla spettanza o meno di un'agevolazione attinente alla fase della riscossione precedente a quella della esecuzione vera e propria, anche l'impugnazione del diniego di rateazione di un debito per imposte o tasse introduce, percio', una controversia di carattere tributario devoluta, come le altre in materia, alla giurisdizione delle Commissioni;
che conformemente a quanto gia' stabilito da C. Cass. 2010/7612, va pertanto ribadito che la causa contro il provvedimento di rigetto dell'istanza di rateizzazione di un debito avente, come nella specie, natura tributaria rientra nella giurisdizione delle Commissioni Tributarie, a nulla rilevando che la decisine su tale istanza debba essere assunta in base a considerazioni estranee alle specifiche imposte o tasse;
che non occorre provvedere sulle spese, stante il mancato svolgimento di attivita' difensiva da parte della srl Pe. Pe. .
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite, pronunciando sul ricorso, dichiara la giurisdizione delle Commissioni Tributarie sul ricorso proposto dalla srl Pe. Pe. .