Imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - obblighi dei contribuenti - pagamento dell'imposta – rimborsi – Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 2893 del 31/01/2019
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) -imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - obblighi dei contribuenti - pagamento dell'imposta – rimborsi – Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 2893 del 31/01/2019
Pagamento - Sospensione ex art. 23 d.lgs. n. 472 del 1997 - Applicabilità - Condizioni.
L'Amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997 (nella formulazione, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 158 del 2015) può sospendere il pagamento del rimborso del credito IVA richiesto dal contribuente, qualora vanti un controcredito derivante da contestazione o da irrogazione di sanzioni, nei limiti della somma risultante dall'atto impositivo, ovvero, in caso di contenzioso, dell'importo accertato in sede giurisdizionale, pur in assenza di giudicato, sicché, ove l'atto impositivo venga annullato in sede giurisdizione, anche mediante una pronuncia non definitiva, dovranno ritenersi caducate le ragioni per il permanere della sospensione.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 2893 del 31/01/2019