Compensazione in materia tributaria - ammissibilità - limiti - credito d'imposta derivante da illegittima compensazione -Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 3096 del 01/02/2019
tributi (in generale) - compensazione in materia tributaria - ammissibilità - limiti - credito d'imposta derivante da illegittima compensazione - rifiuto di rimborso - legittimità - decorso dei termini di accertamento – irrilevanza - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 3096 del 01/02/2019
In materia tributaria, la compensazione è ammessa soltanto nei casi stabiliti dalla legge, non potendo derogarsi al principio secondo cui le operazioni di versamento, riscossione o rimborso, come pure le deduzioni, devono essere regolate da specifiche e inderogabili disposizioni di legge, sicché, ove il contribuente abbia operato una compensazione non consentita, l'Amministrazione finanziaria può contestare il credito indicato dal contribuente a seguito di tale compensazione, anche se sono scaduti i termini per l'esercizio del potere di accertamento, atteso che tali termini operano limitatamente al riscontro dei crediti - e non dei debiti - del fisco, in applicazione del principio "quae temporalia ad agendum, perpetua ad excepiendum".
(Nell'affermare il principio enunciato, la S.C. ha ritenuto che, nonostante il mancato recupero nei termini previsti dall'art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972, l'Amministrazione potesse legittimamente rifiutare il rimborso di un credito d'imposta, derivante dalla compensazione, operata in violazione dell'art. 56 l.fall., tra il credito IVA del fallito, sorto prima della dichiarazione di fallimento, e il debito IVA della massa, maturato nel corso della procedura concorsuale).
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 3096 del 01/02/2019
quae temporalia ad agendum, perpetua ad excepiendum