Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - inizio, variazione e cessazione di attività - in genere - IVA versata in eccedenza - Diritto al rimborso - Insorgenza - Cessazione dell'attività economica - Nozione.
In tema di IVA, per "cessazione dell'attività", quale fatto costitutivo dell'insorgenza del diritto al rimborso dell'eccedenza di imposta, ai sensi dell'art. 30 del d.P.R. n. 633 del 1972, deve intendersi la messa in liquidazione della società, comunicata all'autorità che aveva rilasciato la licenza, non il suo scioglimento o la sua cancellazione, successivi alla data della domanda di rimborso.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 5893 del 28/02/2019