Imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - redditi di impresa - determinazione del reddito - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 5873 del 28/02/2019
Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - redditi di impresa - determinazione del reddito - rimanenze - valutazione dei beni - Operazione soggettivamente inesistente - Consapevolezza da parte del contribuente - Prova a carico dell'Amministrazione - Oggetto - Fattispecie.
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - determinazione dell'imposta – detrazioni.
Nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti, è onere dell'Amministrazione che contesti il diritto del contribuente a portare in deduzione il costo ovvero in detrazione I'IVA pagata su fatture emesse da un concedente diverso dall'effettivo cedente del bene o servizio, dare la prova che il contribuente, al momento in cui acquistò il bene od il servizio, sapesse o potesse sapere, con l'uso della diligenza media, che l'operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si è iscritta in un'evasione o in una frode. La dimostrazione può essere data anche attraverso presunzioni semplici, valutati tutti gli elementi indiziari agli atti, attraverso la prova che, al momento in cui ha stipulato il contratto (nella specie di leasing immobiliare), il contribuente è stato posto nella disponibilità di elementi sufficienti per un imprenditore onesto che opera sul mercato e mediamente diligente, a comprendere che il soggetto formalmente cedente il bene al concedente aveva, con l'emissione della relativa fattura, evaso l'imposta o compiuto una frode. (Nella specie, la decisione ha riguardato un caso di operazione immobiliare complessa, in cui è stata contestata, tra l'altro, l'indebita deduzione, come componenti negativi di reddito, dei costi dei canoni di leasing di un complesso immobile sopravvalutato).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 5873 del 28/02/2019