"solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) – Cass. 14951/2019
Conciliazione giudiziale - Carattere novativo - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Pronuncia estintiva in esito al perfezionamento dell'atto conciliativo - Nullità - Mancato appello da parte deN'Ufficio - Credito fiscale originario - Iscrizione a ruolo per l'intero - Preclusione - Limiti.
In tema di processo tributario, la conciliazione giudiziale non ha efficacia novativa del rapporto sostanziale controverso, attesa la diversa estensione degli effetti riconducibili al perfezionamento della conciliazione (mediante versamento della prima rata e prestazione di garanzia) e fatto sopravvenuto estintivo del giudizio (mediante pagamento del complessivo importo rateizzato), giustificandosi la parziale rinuncia della P.A. alla maggiore pretesa contestata soltanto in caso di integrale adempimento dell'obbligazione.
Ne consegue che la pronuncia di estinzione adottata alla stregua del solo perfezionamento della conciliazione, senza versamento dell'intera somma che ne è oggetto, è affetta da nullità processuale, sicché la sua mancata impugnazione, comportando la formazione del giudicato sulla pretesa tributaria, impedisce l'iscrizione a ruolo delle somme afferenti all'originario credito contestato, essendo consentita soltanto per gli importi indicati nel processo verbale di conciliazione.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 14951 del 31/05/2019 (Rv. 654074 - 01)