Natura - Sanzione amministrativa - Applicazione retroattiva della legge più favorevole in tema di responsabilità in via principale - Esclusione.
Nel caso di utilizzo indebito delle apparecchiature da intrattenimento ex art. 110, comma 6, T.U.L.P.S., il maggior prelievo erariale unico evaso (cd. maggior PREU), dovuto in ragione del superiore volume di gioco derivante dall'illecito, ha natura identica ed unitaria rispetto al prelievo erariale unico (cd. PREU) e non è perciò assimilabile ad una sanzione amministrativa tributaria, con conseguente esclusione dell'applicazione retroattiva della disciplina più favorevole recata dall'art. 15 del d.l. n. 78 del 2009, conv. in l. n. 102 del 2009, che ha individuato, quale unico responsabile principale, solamente l'autore dell'illecito.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 14969 del 31/05/2019 (Rv. 654116 - 01)