Sanzioni per tardivo versamento - Entro i quindici giorni - Riduzione "secca" - Cumulabilità - Condizioni - Fattispecie.
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972)
In tema di sanzioni per tardivo versamento - nella specie di accise su prodotti alcolici - la riduzione "secca" di un quindicesimo per ogni giorno di ritardo, cumulabile con quella di un ottavo nel minimo, è possibile, in forza del combinato disposto della norma rinviante di cui all'art. 13, comma 1, secondo capoverso, del d.lgs. n. 471 del 1997 (nel testo vigente "ratione temporis") e della norma rinviata di cui all'art. 13, comma 1, lett. a), stesso decreto (nel testo vigente "ratione temporis"), alle uniche condizioni che i crediti erariali siano assistiti da garanzia (reale o personale) e che il ritardo non sia superiore a quindici giorni.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 14643 del 29/05/2019 (Rv. 654113 - 01)