Imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - redditi di impresa - determinazione del reddito - detrazioni – Cass. 14645/2019
Riduzione degli oneri imposti agli autotrasportatori di merci per conto terzi o in conto proprio - Presupposti - Produzione di documenti giustificativi - Fattura - Necessità - Prova esclusiva - Configurabilità - Scheda carburanti - Irrilevanza - Modifica normativa apportata dalla l. n. 266 del 2005 al d.P.R. n. 444 del 1997 - Deroghe al regime di prova documentale - Limiti temporali - Fattispecie.
In tema di rimborso dell’accisa sul gasolio per autotrazione, la modifica apportata al d.P.R. n. 444 del 1997 dalla l. n. 266 del 2005 non ha derogato, anche dopo l'introduzione del d.P.R. n. 277 del 2000, le disposizioni che prescrivono la fattura quale esclusiva prova idonea a fondare la richiesta di compensazione o rimborso. Invero, il d.P.R. n. 277 del 2000, disciplinando le modalità per poter beneficiare del credito derivante dalla riduzione degli oneri imposti agli autotrasportatori di merci per conto terzi o per conto proprio (nazionali o comunitari), richiede, ai fini della fruizione delle agevolazioni, l'esibizione, su richiesta dell'Ufficio, dei ”documenti giustificativi concernenti gli elementi dichiarati”, dovendo riportarsi nella dichiarazione i dati delle fatture di acquisto e stabilendo, solo per casi particolari e per un periodo transitorio (dal 16 gennaio 1999 all'11 ottobre 2000, data di entrata in vigore), che la ''scheda carburanti” di cui al d.P.R. n. 444 del 1997 tenga luogo della fattura.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva escluso la necessità dell'indicazione del numero di targa dei veicoli nella fattura cumulativa mensile, essendo già presente nelle dichiarazioni redatte per ogni erogazione dal gestore del distributore di carburante).
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 14645 del 29/05/2019 (Rv. 654114 - 01)