Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - tassa raccolta di rifiuti solidi urbani interni - Corte Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 20614 del 31/07/2019 (Rv. 654857 - 01)
Tributo speciale per il deposito in discarica (cd. "ecotassa") - Questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 117, commi 2, lett. s), e 6 Cost., dell'art. 4, comma 15, della l.r. Friuli Venezia Giulia n. 12 del 2006, il quale stabilisce l'ammontare, per chilogrammo e natura dei rifiuti conferiti, del tributo speciale per il deposito in discarica - Manifesta infondatezza.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 117, comma 2, lett. s) (là dove attribuisce allo Stato la legislazione esclusiva nella materia "tutela dell'ambiente") e comma 6 Cost., dell'art. 4, comma 15, della l.r. Friuli Venezia Giulia n. 12 del 2006, il quale stabilisce l'ammontare, per chilogrammo e natura dei rifiuti conferiti, del tributo speciale per il deposito in discarica (cd. "ecotassa"), atteso che, premesso che la Corte costituzionale, con le sentenze n. 85 del 2017 e n. 335 del 2015, ha affermato che la disciplina di detto tributo spetta alla potestà legislativa esclusiva dello Stato e che, di conseguenza, l'esercizio della potestà legislativa delle Regioni è ammesso nei soli limiti consentiti dalla legge statale, il citato comma 15 ha legiferato in esecuzione dell'art. 3, comma 29, della l. n. 549 del 1995, che ha demandato espressamente alle Regioni di fissare l'ammontare del tributo per chilogrammo di rifiuti conferiti.
Corte Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 20614 del 31/07/2019 (Rv. 654857 - 01)