Riscossione delle imposte - con ingiunzione fiscale - opposizione – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 24040 del 26/09/2019 (Rv. 655306 - 02)
Amministrazione creditrice - Qualità di parte attrice in senso sostanziale - Conseguenze - Domande riconvenzionali - Inammissibilità - Eccezioni - Fondamento - Fattispecie.
Nel giudizio di opposizione a ingiunzione fiscale, sia esso relativo a entrate di diritto tributario come pure a quelle di diritto privato, l'opponente assume la veste di attore soltanto in senso formale, dovendo pertanto escludersi che l'Amministrazione opposta, attrice in senso sostanziale, possa proporre domande riconvenzionali, a meno che non si tratti di richieste che, a prescindere dalla terminologia adottata, siano volte ad ottenere la conferma dell'ingiunzione. (In applicazione del principio enunciato, la S.C. ha ritenuto ammissibile la domanda dell'Amministrazione, volta ad ottenere la condanna al pagamento dell'importo indicato nell'ingiunzione nei confronti della stessa parte destinataria dell'ingiunzione, ma non anche nei confronti del diverso soggetto, intervenuto in giudizio a sostegno di quest'ultima, per essere indirettamente interessato all'esito del giudizio).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 24040 del 26/09/2019 (Rv. 655306 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_099